L’apertura dei teatri è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte delle competenti autorità. Nello specifico, ai sensi dell’art. 80 del R.D. n. 773/1931, il comune, subentrato all’autorità di pubblica sicurezza sulla base del d.P.R. n. 616/1977, non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Infatti, il combinato disposto degli art. 141-141 bis del R.D. n. 6354/1940 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 3/1998 prevede che, prima del rilascio del relativo provvedimento, vengano compiuti appositi accertamenti da parte della commissione comunale di vigilanza proprio in ordine alla sussistenza dei relativi requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene.
Lo Stato promuove e sostiene le attività teatrali, sia definendone gli indirizzi generali (d.lgs. n. 112/1998, art. 156), sia ponendo in essere norme ad hoc sui criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali.