Il Comune è, nell’ordinamento italiano, l’ente pubblico territoriale e rappresentativo di base (artt. 114, co. 1, e 118, co. 1, Cost.). Nel ricollegarsi, da un punto di vista terminologico, a quella peculiare esperienza politico-giuridica che furono gli ordinamenti comunali italiani tra l’XI e il XII secolo, l’assetto repubblicano vigente non fa altro che riaffermare il ruolo centrale del principio di autonomia (Autonomia. Diritto costituzionale), proclamato all’art. 5 Cost. Il «nuovo» art. 114 Cost., novellato con la l. cost. n. 3/2001, prevede poi una più forte affermazione del ruolo delle autonomie locali, stabilendo al co. 1 che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato e al co. 2 che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione medesima. Inoltre, viene stabilito che i Comuni abbiano potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuiti (art. 117, co. 6, Cost.). In virtù di ciò, si può ben dire che la Costituzione italiana garantisce non solo l’autonomia dell’indirizzo politico-amministrativo dei Comuni, ma anche la loro autonomia statutaria, normativa e amministrativa.
L’organizzazione del Comune. - Organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco (d.lgs. n. 267/2000), già previsti con la l. n. 2248/1865, all. A, e il R.d. n. 3702/1859. Dalla nascita del Regno d’Italia sino al 1993, salva la parentesi del ventennio fascista (l. n. 237/1926), il Consiglio comunale è stato l’unico organo rappresentativo-elettivo del Comune. Invece, per quanto riguarda il Sindaco, è da rilevare che, mentre nell’esperienza statutaria, esso era nominato dall’autorità governativa tra i componenti del Consiglio comunale – scelta che aveva suscitato dubbi in uno studioso come Orlando – con la Costituzione vigente si è definitivamente affermato il principio della sua elettività, prima da parte del Consiglio comunale e poi, con la l. n. 81/1993, direttamente da parte del corpo elettorale.
Prima della l. n. 81/1993, erano previsti due diversi sistemi elettorali per i Consigli comunali (Elezioni), con l’eccezione, tuttora esistente, dei Comuni rientranti nelle Regioni ad autonomia differenziata (Regione), la cui disciplina ricade nell’ambito della potestà legislativa regionale: per i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, l’elezione avveniva in base a un sistema elettorale maggioritario a voto limitato; per i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, veniva utilizzato lo scrutinio proporzionale di lista.
La l. n. 81/1993 ha previsto, invece, oltre all’elezione diretta del Sindaco, sistemi elettorali basati sul c.d. premio di maggioranza. Pertanto, per i Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, alla lista collegata al candidato Sindaco più votato vengono riservati i due terzi dei seggi del Consiglio comunale, mentre il rimanente terzo viene diviso in maniera proporzionale tra le rimanenti liste. Per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, infatti, viene eletto Sindaco il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi; tuttavia, qualora nessun candidato ottenga questa maggioranza, si procede ad una seconda votazione (cd. ballottaggio chiuso) alla quale partecipano soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Risulta poi eletto al secondo turno chi riporta la maggioranza di voti validi.
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto al primo turno ottiene il sessanta per cento dei seggi consiliari, purché tale lista (o gruppo di liste) abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi e purché nessuna altra lista o gruppo di liste abbia già ottenuto il cinquanta per cento dei voti validi. Il restante quaranta per cento viene diviso proporzionalmente tra le altre liste. Ottiene ugualmente il sessanta per cento dei seggi consiliari la lista (o il gruppo di liste) collegata al candidato sindaco eletto al secondo turno, purché una lista (o un gruppo di liste) collegate ad un altro candidato non abbia già ottenuto al primo turno il cinquanta per cento dei voti validi. Nel caso in cui non scatti il premio di maggioranza, la ripartizione dei seggi avviene in modo proporzionale, secondo la formula d’Hondt (Elezioni).