Funzione di sorveglianza e di controllo svolta dall’amministrazione pubblica sull’attività di un ente. L’ambito delle attività soggette a vigilanza si è progressivamente esteso, in ragione dei processi di liberalizzazione, che hanno conferito allo Stato la veste di controllore in settori nei quali prima agiva come operatore.
La funzione di vigilanza viene normalmente esplicata attraverso uno scrutinio di legittimità dell’attività, ma è ormai normale, nella valutazione dell’operato degli enti, l’adozione di parametri tecnici e di scienza dell’amministrazione. L’attività di vigilanza spetta anche a organi politici, ma il ruolo più importante è svolto dalle autorità amministrative, in primo luogo da quelle indipendenti (tra cui la CONSOB, la Banca d’Italia, l’ISVAP, nonché la Corte dei Conti), che esercitano anche poteri di normazione e di direzione.
Conclusa l’attività di vigilanza, è possibile l’adozione di misure repressive, impeditive, sostitutive, prescrittive, previste dalla legge: si va quindi dall’annullamento dell’atto al rifiuto di approvazione del visto, alla rimozione dell’ufficio.
Autorità amministrative indipendenti