Si dice abbandono della cosa la rinuncia alla proprietà di una cosa mobile mediante la derelizione, cui fa riscontro un modo originario di acquisto della proprietà, in quanto la cosa abbandonata può essere acquistata mediante l’occupazione.
Abbandono liberatorio. - L’abbandono liberatorio è un particolare modo di liberarsi da un’obbligazione senza adempierla, per il quale colui che, in quanto titolare di un diritto reale su un determinato bene, è tenuto a eseguire una certa prestazione, può liberarsi della relativa obbligazione abbandonando il bene stesso e perdendo così la titolarità del diritto. Il Codice civile menziona, in particolare, l’abbandono del fondo servente da parte del proprietario, per liberarsi delle spese per l’uso e la conservazione della servitù (art. 1070 c.c.), l’abbandono del diritto sul muro comune per ottenere l’esonero dal contributo alle spese di riparazione (art. 882 c.c.) e così via.
L’abbandono scolastico è l’interruzione, per lo più definitiva, del corso degli studi da parte di ragazzi o di giovani in età scolare. Si tratta di uno dei fenomeni più gravi della cosiddetta dispersione scolastica. Alle origini dell’abbandono scolastico si trova generalmente lo stato di deprivazione socioculturale dell’ambiente di provenienza dei giovani, ma non mancano casi di abbandono anche in aree di forte vitalità economica, dove i giovani sono attratti precocemente dalle favorevoli opportunità di lavoro. Le politiche scolastiche di molti paesi hanno avviato strategie d’intervento per contenere il fenomeno; una funzione di stimolo e anche di aiuto in tale direzione viene svolta da vari organismi internazionali (UNESCO, OCSE, UE), con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo.