L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una causa di estinzione della pena: pertanto, con l’amnistia lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato. Amnistia e indulto sono provvedimenti generali ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia (Potere di grazia. Diritto costituzionale), che, invece, è un provvedimento individuale.
Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale (art. 79, co. 1, Cost.); mentre, prima dell’entrata in vigore della l. cost. n. 1/1992 (che ha modificato il testo dell’art. 79 Cost.), erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere. Il fortissimo innalzamento del quorum di votazione (dalla maggioranza semplice a quella dei due terzi, superiore a quanto richiesto nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.) ha reso molto più difficile il ricorso a questi istituti e, dal 1992 sino ad oggi, vi è stato un solo caso di applicazione dell’art. 79 Cost. (l. n. 241/2006), mentre dal 1948 al 1992 vi erano stati oltre quaranta provvedimenti legislativi di clemenza. Amnistia e indulto non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge (art. 79, co. 3, Cost.). Sulle leggi di amnistia e indulto, infine, non può essere proposto un referendum abrogativo (art. 75, co. 2, Cost.).
Potere di grazia. Diritto costituzionale