Delitto contro il patrimonio. L’art. 646 c.p. stabilisce che chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la multa e con la reclusione fino a 3 anni. L’oggetto giuridico della norma è l’inviolabilità del diritto di proprietà rispetto a soggetti che, pur essendo soltanto possessori, pongono in essere comportamenti assimilabili a quelli del titolare dello stesso diritto di proprietà. In sede penale il concetto di possesso comprende tutte le ipotesi in cui un soggetto gode di un’autonoma disponibilità della cosa senza la diretta sorveglianza del titolare di un potere maggiore sulla stessa. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, finalizzato a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante l’appropriazione di una cosa altrui. È ingiusto il profitto ogni qualvolta la pretesa del soggetto agente sia priva di tutela giuridica diretta o indiretta. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito ovvero con abuso di autorità o di relazioni ex art. 61, 11 c.p.