In diritto civile per autotutela si intende in generale una forma di reazione da parte del soggetto privato sia a un altrui fatto illecito, tanto di natura extracontrattuale quanto integrante un inadempimento, sia a un fatto che in ogni caso produca o possa produrre la lesione di un suo interesse giuridicamente rilevante. In presenza di un principio che vieta ai privati di farsi giustizia da sé medesimi (art. 392-393 c.p.), le ipotesi di autotutela sussistono esclusivamente in quanto previste e tassativamente determinate e, tra le principali, si annoverano: a) l’eccezione di inadempimento, in base alla quale nei contratti corrispettivi (salvo ipotesi particolari) ciascun contraente può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (art. 1460 c.c.); b) il potere di sospendere l’esecuzione della propria prestazione se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salva la prestazione di idonea garanzia (art. 1461 c.c.); c) il diritto di ritenzione (art. 2756 e 2761 c.c.); d) la vendita e la compera coattiva (art. 1515 e 1516 c.c.). L’attività di autotutela può tradursi in un atto materiale, in un atto giuridico in senso stretto o anche in un negozio giuridico, ma suscita gravi problemi la possibilità di considerarle espressione dell’autonomia privata.