Dal nome di J. Boycott, amministratore dei beni di lord Erne in Irlanda, con il quale i coloni troncarono nel 1880 ogni rapporto per i suoi metodi inumani, azione sistematica di ostruzionismo esercitato come metodo di lotta o di rappresaglia, per motivi politici, sindacali, economici o commerciali, contro ditte, enti, prodotti, persone o paesi terzi, cercando di isolarli e di ostacolarne la produzione e l’attività.
In diritto, è una condotta consistente nel rifiuto sistematico di contrarre con un determinato imprenditore, al fine di ostacolarne l’accesso o la permanenza sul mercato.
Si distingue il caso in cui uno o più soggetti decidono di non contrarre con un terzo, impedendone di fatto l’ingresso o la permanenza nel mercato (boicottaggio primario), dal caso in cui uno o più soggetti inducano altri soggetti a non contrarre (boicottaggio secondario).
Tale figura, elaborata dalla prassi giurisprudenziale, rileva come condotta di concorrenza sleale, giacché la limitazione artficiosa della libertà di iniziativa economica di un concorrente rappresenta atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. L’imprenditore boicottato si trova a subire la volontà altrui per accedere al mercato o per rimanervi, in seguito al rifiuto oppostogli o fattogli opporre da un imprenditore in posizione cosiddetta dominante.
L’illiceità del boicottaggio può emergere anche sul piano antitrust, quando questa condotta, realizzata dalla singola impresa o da più imprese, abbia l’effetto di alterare il buon funzionamento del mercato.
Concorrenza. Diritto commerciale