È un’operazione finanziaria consistente nella cessione di crediti o di altre attività non negoziabili, ma suscettibili di generare flussi di cassa pluriennali, e nella loro contestuale conversione in titoli negoziabili sui mercati regolamentati.
Nella sua concezione più moderna, la cartolarizzazione deriva dall’analogo istituto della securitization, già diffuso nel mondo anglosassone per la negoziazione dei mutui edilizi e dei finanziamenti assegnati ai titolari di carte di credito. Il soggetto cessionario dei crediti oggetto di cartolarizzazione, che assume anche la funzione di intermediatore finanziario, può emettere a fronte dei crediti a esso ceduti quote di partecipazione a fondi d’investimento, ovvero può emettere e negoziare sui mercati finanziari titoli corrispondenti ai crediti ceduti. Il soggetto cessionario-intermediatore può quindi essere sia un fondo d’investimento abilitato a tale tipo d’operazioni finanziarie, sia una società specificatamente costituita per la gestione di crediti cartolarizzati.
Le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti sono contenute nella l. n. 130/1999, integrata, per quanto concerne le garanzie bancarie, dalla l. n. 266/2005. L’attenzione legislativa si è resa necessaria anche perché, a partire dal 2000, le manovre di risanamento della finanza pubblica hanno fatto sempre più ricorso alle cartolarizzazione per ridurre il deficit pubblico, estendendo la concezione di questo strumento, e la normativa a esso relativa, per includervi anche il patrimonio immobiliare.