Sistema di classificazione volto a identificare e raggruppare i vari profili professionali, in modo da delineare il regime giuridico ed economico cui è sottoposto il prestatore d’opera nell’ambito del rapporto di lavoro. È possibile distinguere le categorie di fonte legale da quelle ‘convenzionali’ (cosiddette contrattuali). Le prime sono le quattro figure individuate dall’art. 2095 c.c.: dirigenti, quadri, impiegati e operai (lo stesso articolo rinvia alle leggi speciali e ai contratti collettivi per l’esatta determinazione dei requisiti di appartenenza alle categorie stesse). Le seconde sono quelle introdotte dalla contrattazione collettiva e comprendono, in aggiunta alle categorie legali, le figure dei funzionari (nei settori del credito e delle assicurazioni) e degli intermedi (per gli operai che raggiungono posizioni apicali della rispettiva categorie). Dalla contrattazione collettiva è inoltre scaturito un sistema di classificazione professionale non più fondato sulla rigida separazione tra operai e impiegati. Tale sistema, detto inquadramento unico, si fonda su una pluralità di livelli professionali, comuni alle categorie degli impiegati e degli operai, ordinati su un’unica scala. L’appartenenza a un determinato livello professionale viene stabilita in base alle declaratorie, che definiscono l’attività prestata, e in base alle esemplificazioni dei diversi profili professionali specifici. Mediante la qualifica si individua invece lo status professionale del lavoratore, il tipo e il livello della figura professionale, al fine di determinarne il trattamento economico, previdenziale e normativo che gli spetta. Individuando la posizione che deve ricoprire il lavoratore nell’organizzazione aziendale, la qualifica precisa inoltre i diritti e i doveri inerenti al rapporto di lavoro. La determinazione delle qualifiche del personale spetta al datore di lavoro. Le qualifiche devono essere distribuite per gradi, entro le varie categorie di dipendenti, in modo che sia prestabilito il loro ordinamento gerarchico all’interno dell’impresa, anche ai fini del corretto rispetto da parte del lavoratore delle direttive a lui impartite nell’ambito della sua prestazione d’opera (art. 96 disp. att. c.c.).
Contratti collettivi di lavoro