Raccolta ufficiale di norme vigenti nel diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV ( Codice pio-benedettino) con la costituzione Providentissima mater, ed entrò in vigore il 19 maggio 1918. Dalla prima versione restavano esclusi sia il diritto della Chiesa Orientale sia il diritto pubblico concernente i rapporti tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai Concordati (➔ concordato).
La seconda versione è stata promulgata nel 1983 da Giovanni Paolo II ed è entrata in vigore il 27 novembre 1983 con la costituzione Sacrae disciplinae leges del 25 gennaio 1983. Il nuovo codice non è una semplice revisione del Codice pio-benedettino; si tratta, infatti, di una completa riforma delle norme, nata dalla necessità di tenere conto del nuovo spirito del Concilio Vaticano II; esso provvede inoltre a tutti i nuovi istituti che traggono origine dal dettato conciliare.
Il nuovo codice risulta composto da 1752 canoni, ripartiti in 7 libri, dedicati, rispettivamente: a) alle fonti del diritto; b) alle persone fisiche e giuridiche; c) alla disciplina dell’insegnamento cattolico in tutte le sue forme; d) alla disciplina dei sacramenti e degli altri atti del culto divino; e) all’acquisizione, amministrazione, alienazione di beni, contratti, fondazioni e pie volontà in genere; f) alle sanzioni previste per i vari delitti; g) alle procedure. Al pari del precedente, riguarda solo la Chiesa Cattolica di rito latino, in quanto per quella Orientale è stato emanato un codice a sé. Esso non disciplina la materia liturgica, e i suoi canoni non abrogano né derogano alle convenzioni (concordati) stipulate dalla Santa Sede con le altre società politiche e Stati che, pertanto, rimangono in vigore anche se contrastanti con le norme del Codex iuris canonici. Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati il codice del 1917 e tutte le leggi universali e particolari che non sono in esso richiamate, nonché tutte le altre discipline universali riguardanti una materia in esso riordinata integralmente.