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Codex iuris canonici

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Raccolta ufficiale di norme vigenti nel diritto canonico. La prima versione fu promulgata nel 1917 da Benedetto XV ( Codice pio-benedettino) con la costituzione Providentissima mater, ed entrò in vigore il 19 maggio 1918. Dalla prima versione restavano esclusi sia il diritto della Chiesa Orientale sia il diritto pubblico concernente i rapporti tra Stato e Chiesa, che venivano regolati dai Concordati (➔ concordato).

La seconda versione è stata promulgata nel 1983 da Giovanni Paolo II ed è entrata in vigore il 27 novembre 1983 con la costituzione Sacrae disciplinae leges del 25 gennaio 1983. Il nuovo codice non è una semplice revisione del Codice pio-benedettino; si tratta, infatti, di una completa riforma delle norme, nata dalla necessità di tenere conto del nuovo spirito del Concilio Vaticano II; esso provvede inoltre a tutti i nuovi istituti che traggono origine dal dettato conciliare.

Il nuovo codice risulta composto da 1752 canoni, ripartiti in 7 libri, dedicati, rispettivamente: a) alle fonti del diritto; b) alle persone fisiche e giuridiche; c) alla disciplina dell’insegnamento cattolico in tutte le sue forme; d) alla disciplina dei sacramenti e degli altri atti del culto divino; e) all’acquisizione, amministrazione, alienazione di beni, contratti, fondazioni e pie volontà in genere; f) alle sanzioni previste per i vari delitti; g) alle procedure. Al pari del precedente, riguarda solo la Chiesa Cattolica di rito latino, in quanto per quella Orientale è stato emanato un codice a sé. Esso non disciplina la materia liturgica, e i suoi canoni non abrogano né derogano alle convenzioni (concordati) stipulate dalla Santa Sede con le altre società politiche e Stati che, pertanto, rimangono in vigore anche se contrastanti con le norme del Codex iuris canonici. Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati il codice del 1917 e tutte le leggi universali e particolari che non sono in esso richiamate, nonché tutte le altre discipline universali riguardanti una materia in esso riordinata integralmente.

Vedi anche
Santa Sede (o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana. ● Il Codex iuris canonici (can. 361) dichiara che con la denominazione Santa Sede o Sede Apostolica si intendono non solo il Romano Pontefice ma ... Giovanni Paolo II papa, santo. - Karol Wojtyła (Wadowice, Cracovia, 1920 - Roma 2005). Primo papa non italiano dell’epoca moderna dopo Adriano VI (1522-23) e primo papa slavo della storia. ● Nato da modesta famiglia, fu studente in lettere e, durante l’occupazione nazista della Polonia, anche operaio in una cava di pietra ... legge diritto 1. Diritto costituzionale In via generale, l’atto di un organo (monocratico o collegiale) investito della cosiddetta funzione legislativa. A differenza della consuetudine, che nasce spontaneamente nella società, la legge è un atto volontario, caratterizzato dalla generalità e dall’astrattezza, ... apostasia Secondo il Codice di diritto canonico, ripudio totale della fede cristiana. Perché da parte di un cattolico battezzato ci sia il delitto di apostasia, tale ripudio deve essere pienamente consapevole, liberamente voluto e manifestato esternamente in modi non equivoci. La pena per l’apostasia è la scomunica ...
Categorie
  • DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO in Diritto
Tag
  • CONCILIO VATICANO II
  • CHIESA CATTOLICA
  • DIRITTO CANONICO
  • ALIENAZIONE
  • SANTA SEDE
Vocabolario
cànone
canone cànone s. m. [dal lat. canon -ŏnis, gr. κανών -όνος (der. di κάννα «canna»), termine che indicò originariamente la canna, e quindi il regolo usato da varî artigiani, da cui poi, sin dall’età omerica, i sign. traslati]. – 1. Regola,...
alieni iuris
alieni iuris ‹ali̯èni i̯ùris› locuz. lat. (propr. «di diritto altrui»). – Espressione del linguaggio giur. romano che designava (in contrapp. a sui iuris) la condizione giuridica in cui si trovavano, in seno alla famiglia, le persone libere...
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