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Condominio negli edifici

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Diritto di proprietà comune a più persone, comproprietà, con riferimento soprattutto agli edifici. Il condominio degli edifici è regolato dalle norme degli artt. 1117 ss. c.c. Sua caratteristica è l’esistenza, accanto alla proprietà spettante singolarmente a ciascuno sul proprio piano o sulla propria porzione di pian, di una comunione forzosa di tutti i condòmini sopra alcune parti comuni dell’edificio, quali il suolo, le fondamenta, i muri maestri, i tetti, le scale, i cortili, ecc. Tale comunione non ammette divisione né rinunzia da parte del condomino che voglia così sottrarsi alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni. La partecipazione alle spese è proporzionale al valore della quota di piena proprietà del singolo condomino. Essa vale a determinare i poteri di questo circa l’amministrazione e il carico delle spese necessarie, la cui ripartizione è però proporzionale all’uso, quando si tratti di spese di manutenzione o conservazione relative a parti destinate in modo diverso all’uso dei singoli condòmini. Per quanto riguarda le innovazioni i condòmini, con la maggioranza qualificata prevista nel quinto comma dell’art. 1136 c.c., possono disporre quelle dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino. Quando si tratti di innovazione gravosa o voluttuaria, che consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, la spesa relativa non grava sui condòmini che non intendono trarne vantaggio. Se non è possibile l’utilizzazione separata, l’innovazione non è consentita, a meno che la maggioranza non sopporti anche le spese dei condòmini dissenzienti. Al proprietario dell’ultimo piano spetta un diritto particolare, quello di sopraelevazione, salva una particolare indennità dovuta agli altri condòmini. L’organizzazione interna del condominio è basata sull’assemblea dei condòmini, che deve nominare un amministratore quando i condòmini siano più di quattro. Se essi sono più di dieci è necessaria, inoltre, la formazione di uno speciale regolamento contenente le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese. Rilevanti modifiche al regime del condominio sono state previste dall’art. 10 della l. 27 luglio 1978, n. 392 (v. Locazione), secondo il quale il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il conduttore, inoltre, ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, nelle deliberazioni relative a modifiche degli altri servizi comuni.

Voci correlate

Comunione

Proprietà. Diritto civile

Approfondimenti di attualità

Lo status giuridico di consumatore: caratteristiche e singole accezioni di Emilio Graziuso

Vedi anche
Comunione La comunione (artt. 1100 ss. c.c.) si ha quando la proprietà o altro diritto reale su una cosa spetti a più soggetti insieme. Tale situazione può avere origine volontaria, cioè in un accordo dei partecipanti, legale, se il suo titolo stia nella legge, ovvero incidentale, quando sia dovuta a circostanze ... casa architettura Edificio realizzato essenzialmente per scopo abitativo e residenziale (➔ abitazione); il termine può, però, anche estendere la sua accezione latina originaria (‘capanna’, ‘alloggio coperto’) a tutte le costruzioni che assolvono a scopi sociali (casa di cura, di riposo, del popolo, dello ... proprietà proprietà Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. antropologia La nozione di proprieta, così come è stata elaborata dalla tradizione giuridica latina e occidentale, non è applicabile ... Edilizia. Diritto amministrativo I procedimenti amministrativi in materia attengono al rilascio di un titolo edilizio e alla vigilanza e repressione degli abusi, nel quadro degli strumenti urbanistici comunali, generali e particolareggiati, di quelli sovracomunali e delle norme primarie, statali e regionali, che disciplinano l’attività ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Tag
  • DIRITTO CIVILE
Altri risultati per Condominio negli edifici
  • CONDOMINIO
    Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
    Lo sviluppo assunto negli ultimi tempi dal fenomeno della comunione a cui dà luogo la proprietà dei piani e degli appartamenti di uno stesso edificio, ha fatto sì che la disciplina della complessa materia, conseguitasi in Italia attraverso provvedimenti speciali (r. decr. legge 15 gennaio 1934, n. 56, ...
  • CONDOMINIO
    Enciclopedia Italiana (1931)
    È, nel diritto privato, il concorso di due o più diritti di proprietà sul medesimo fondo. Nel diritto internazionale condominio è il concorso di due sovranità sul medesimo territorio. Le due proprietà nel primo caso e le due sovranità nel secondo, sussistono egualmente su tutta la cosa e, nell'esercizio ...
Vocabolario
condomìnio
condominio condomìnio s. m. [dal lat. mod. condominium, comp. del lat. con- e dominium «dominio»]. – Diritto di proprietà comune a più persone, comproprietà. In partic., c. degli edifici, istituto giuridico per cui più soggetti, accanto...
condòmino
condomino condòmino s. m. (f. -a, raro) [dal lat. mediev. condominus, comp. del lat. con- e domĭnus «padrone»]. – Chi partecipa a un condominio, comproprietario. In partic., proprietario di un appartamento in un edificio in condominio:...
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