consumatóre In diritto, persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. In biologia, organismo eterotrofo che in una catena alimentare si ciba di altri organismi. È detto c. primario, secondario o terziario a seconda che si nutra di organismi autotrofi (piante), oppure di altri organismi eterotrofi, erbivori o carnivori.
La dimensione costituzionale dei diritti dei c. ha ottenuto la sua definitiva consacrazione con l'approvazione della Carta di Nizza (2000), e con l'approvazione della Costituzione europea (2004), subordinata, quest'ultima, alla ratifica dei 25 paesi membri. Tuttavia, la Carta di Nizza, ora inglobata nel testo della Costituzione, è utilizzata non più solo come documento politico, ma anche come documento giuridico, e su essa si incentrano ormai molte decisioni nazionali e della stessa Corte di giustizia. L'incorporazione della Carta di Nizza nel testo della Costituzione implica il riconoscimento della sua valenza giuridica e non soltanto politica: pertanto comporta l'applicabilità diretta di queste disposizioni ai rapporti tra privati. L'elevazione dei diritti della persona - intesa come c. - al rango costituzionale europeo ha dunque una duplice valenza: vincola gli organi comunitari e gli Stati membri, ma vincola anche i giudici nazionali. In tal modo, la Drittwirkung dei principi riconosciuti e garantiti può avvenire in modo indiretto - oppure di riflesso - nei rapporti tra privati.
La storia del diritto dei c. in Italia si intreccia con la storia del diritto dei c. in ambito comunitario e con l'evolvere del diritto costituzionale e della situazione politica, economica e sociale del paese. I piani di sviluppo elaborati dalla Commissione europea costituiscono la linea secondo la quale dovrebbe evolvere anche il diritto dei c. nelle esperienze nazionali. La grande novità registrata dall'esperienza italiana è rappresentata dall'approvazione del Codice del consumo (2005). Composto da 146 articoli, che comprendono la maggior parte della normativa sulla tutela dei consumatori emanata negli ultimi 25 anni dall’Unione Europea, e predisposto secondo le regole e al fine di perseguire gli scopi stabiliti dalla l. 29 luglio 2003, nr. 229, questo corpus di regole sostituisce le raccolte che, a livello dottrinale, si erano promosse con la finalità di riunire in un unico testo le norme concernenti i consumatori. Questa compilazione si presenta come una sorta di 'manifesto' dei diritti dei c., perché qui sono raccolte tutte, o quasi, le regole che istituiscono i diritti in capo al c. e i rimedi consentiti dall'ordinamento per farli valere. Il Codice del consumo costituisce dunque l'ultimo tassello di una lenta e difficile costruzione del diritto dei c. nel nostro paese.
Diritti e rimedi Il Codice è organizzato secondo la tecnica normativa propria delle esperienze continentali, che dapprima istituiscono il diritto e in seguito la tecnica per tutelarlo, cioè il rimedio, a differenza di quanto accade in common law, ove si pensa, si ragiona e si opera sulla base dei rimedi. Al di là delle novità che il testo presenta, è importante sottolineare che sono rare le esperienze in ambito comunitario giunte a questo stadio. Nella gran parte dei casi, la disciplina riguardante i diritti dei c. è affidata a leggi speciali, non coordinate tra loro, oppure è inserita nei codici civili, almeno per quanto riguarda le regole afferenti a materie di quell'ambito.
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