L’attività negoziale di soggetti collettivi operanti a livello comunitario ha trovato esplicito riconoscimento nel diritto comunitario. In base agli art. 138-139 del Trattato della Comunità europea, infatti, le «parti sociali» partecipano in modo attivo alla formazione del diritto sociale comunitario mediante schemi di consultazione, partecipazione e contrattazione. Più in particolare, in base a quanto dispone l’art. 139, il dialogo fra le parti può condurre, qualora queste lo desiderano, «a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi», che possono essere attuati secondo «le procedure e le prassi proprie degli Stati membri», oppure, se le materie rientrano nell’ambito delle competenze comunitarie previste nell’art. 147 del medesimo Trattato, «mediante una decisone del Consiglio». La seconda opzione, l’unica in grado di garantire un’efficacia erga omnes alla volontà delle parti sociali, è condizionata al rispetto di una serie di requisiti. Secondo questo schema, ogniqualvolta la Commissione intende promuovere una iniziativa legislativa in materia sociale, deve consultare le parti, sull’opportunità e sul merito dell’iniziativa. Manifestata la volontà di aprire il procedimento di negoziazione, le parti dovranno concluderlo obbligatoriamente entro 9 mesi (salvo proroga). Trascorso tale periodo, l’eventuale accordo potrà essere attuato in via legislativa, attraverso l’intervento della Commissione e del Consiglio. In caso contrario, la proposta tornerà alla Commissione e segue il normale iter legislativo, di cui all’art. 137 TCE.
Concertazione. Diritto del lavoro
Contratti collettivi di lavoro