Accordi aziendali la cui finalità è quella di evitare riduzioni del personale (contratti cosiddetti difensivi) o di favorire assunzioni (contratti cosiddetti espansivi) mediante riduzioni dell’orario di lavoro. Ai contratti di solidarietà difensivi possono ricorrere le aziende in cui si applica la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria. Ne usufruisce tutto il personale dipendente, esclusi i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i dipendenti il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio da meno di 90 giorni e i lavoratori assunti con contratti a termine per esigenze di carattere stagionale. La riduzione dell’orario di lavoro può essere stabilita su base giornaliera, settimanale o mensile, ma la percentuale di riduzione deve essere tale che il numero delle ore complessivamente non lavorate risulti superiore al 30%, ovvero inferiore, nella stessa misura percentuale, al numero di ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. L’integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti deve essere pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario concordata. Il periodo di applicazione non può superare i 24 mesi, prorogabili per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno, di 24 mesi nelle altre. I contratti di solidarietà espansivi possono essere stipulati, invece, nelle aziende in cui non si applica la cassa integrazione guadagni straordinaria, per prevedere riduzioni dell’orario di lavoro con corrispondenti riduzioni della retribuzione, al fine di incrementare gli organici attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato, con specifiche agevolazioni contributive per le aziende.