Attività difensiva di una parte rispetto alle deduzioni elaborate dall’altra parte nel corso di un processo. La controdeduzione può essere proposta sia dal convenuto, sia dall’attore al fine di contestare quanto affermato o dedotto dalla controparte.
L’attività di controdeduzione può tendere: a) a ottenere una diversa interpretazione delle norme di diritto sulle quali si basa la richiesta di tutela giurisdizionale della controparte; b) a contestare l’esistenza dei fatti posti a fondamento di una domanda o di un’eccezione; c) a chiedere l’ammissione di una prova contraria rispetto a una prova ammessa. L’attività difensiva può consistere anche nella proposizione di eccezioni o di una domanda riconvenzionale. Nel corso del processo vengono previsti termini perentori per compiere una controdeduzione (sistema delle preclusioni). La controdeduzione può essere effettuata per iscritto (comparsa di risposta, memoria di replica o difensiva, istanza) od oralmente in udienza davanti al giudice.