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costituzioni imperiali

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Atti con i quali gli imperatori romani dettavano norme nuove, modificando così l’ordinamento vigente; furono dette anche leges, in età tardo-antica, allorché per la scomparsa delle leggi popolari ed essendo state a queste equiparate, le c. rimasero in effetti l’unica fonte del diritto di rango propriamente legislativo. Vengono tradizionalmente distinte in generali e particolari. Alla prima categoria appartengono gli atti con cui il principe disponeva in modo generale e astratto per la disciplina delle fattispecie-tipo individuate; tali erano gli edicta, formalmente indirizzati al senato e al popolo romano, e i mandata, la cui applicazione avveniva per il tramite dei governatori provinciali. Rientrano invece nella seconda categoria gli atti con cui il principe risolveva singoli casi o questioni sulla base di criteri giuridici che però, per il solo fatto di provenire da lui, erano considerati suscettivi di applicazione immediata a tutti i casi analoghi: tali erano i decreta, in realtà sentenze con cui l’imperatore decideva vertenze giudiziarie, i rescripta, pareri dati ai privati su questioni giuridiche, e le epistulae, pareri dati a funzionari e magistrati.

In epoca postclassica sorsero nuove tipologie di c., quali le pragmaticae sanctiones, utilizzate anche al fine di trasmettere leggi da una parte all’altra dell’impero (occidentale e orientale), e le orationes, derivanti dai discorsi tenuti dal principe in senato, la cui approvazione, da parte dell’assemblea, si era ormai da tempo ridotta a una pura formalità. Oggi conosciamo le leges soprattutto attraverso i codici, nei quali infatti esse (e soltanto esse: non altre fonti del diritto) furono a quel tempo raccolte.

Vedi anche
editto Nel diritto pubblico romano, atto con cui un magistrato munito di imperium dichiarava pubblicamente i criteri cui era ispirata la sua attività di governo. Particolare rilievo assunsero, nel corso dell’epoca repubblicana, gli editto dei cosiddetti magistrati giusdicenti, e specialmente quelli del pretore, ... legge diritto 1. Diritto costituzionale In via generale, l’atto di un organo (monocratico o collegiale) investito della cosiddetta funzione legislativa. A differenza della consuetudine, che nasce spontaneamente nella società, la legge è un atto volontario, caratterizzato dalla generalità e dall’astrattezza, ... Corpus iuris civilis Denominazione con cui, dall’età medievale in poi, si indica la grande compilazione giustinianea del diritto romano, opera di capitale importanza per la scienza giuridica di ogni tempo. Esso oggi si presenta composto da 4 parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle. ● L’imperatore Giustiniano ... pandette Titolo di vaste trattazioni complessive del diritto romano pubblicate da alcuni dei maggiori giureconsulti dell’antichità (per es., Ulpiano e Modestino). Per antonomasia, secondo nome (Digesta seu Pandectae) di quella parte del Corpus iuris civilis di Giustiniano che comprende la raccolta degli iura. ...
Categorie
  • STORIA E FILOSOFIA DEL DIRITTO in Diritto
Tag
  • FONTE DEL DIRITTO
  • OCCIDENTALE
  • ORIENTALE
  • SENATO
Vocabolario
imperiale
imperiale agg. e s. m. [dal lat. tardo imperialis; nei sign. 5 e 6, dal fr. impériale s. f.]. – 1. agg. a. Relativo all’impero o all’imperatore: autorità, potere, titolo, dignità i.; corona, manto i., insegne i.; i dominî i.; politica i.,...
imperialità
imperialita imperialità s. f. [der. di imperiale], non com. – Carattere, qualità, condizione di ciò che è imperiale.
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