Si parla di distacco e comando, detto altresì distacco-comando, quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario), per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Regolamentato dal d. lgs. n. 276/2003, art. 30, tale istituto prevede che l’interesse del datore di lavoro permanga per tutta la durata del distacco, e che via sia il consenso del lavoratore qualora, durante il periodo di distacco lo stesso debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti a quelle per le quali è stato assunto. Se il distacco comporta un trasferimento presso una sede di lavoro che dista 50 km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Se il distacco è effettuato in assenza di questi elementi, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto alle dipendenze del distaccatario. La richiesta deve essere fatta tramite ricorso, presentato al giudice del lavoro e notificato anche al solo distaccatario. Il datore di lavoro distaccante può: sostituire il lavoratore assunto a tempo determinato; richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato un rimborso delle spese sostenute a seguito del distacco. Il trattamento economico e normativo rimane a carico del distaccante (Retribuzione). La contribuzione INAIL è calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato. La disciplina del distacco è immediatamente operativa.