edifìcio In generale, qualsiasi costruzione immobile realizzata dall'uomo. Specificando l'uso, il carattere, lo scopo cui è destinato: e. di abitazione, casa per una e più spesso per più famiglie; e. sacro, quello destinato al culto o comunque legato all'esercizio di pratiche religiose; e. monumentale, immobile avente caratteri storici o artistici particolari; e. scolastico, quello in cui ha sede un istituto d'istruzione; e. ferroviario, fabbricato adibito all'esercizio delle ferrovie e specialmente la stazione ferroviaria; e. ospedaliero, fabbricato facente parte di un ospedale; e. pubblici, quelli destinati a sede di uffici pubblici e pubbliche amministrazioni il cui fine può consistere nel rendere possibile lo svolgimento di una potestà pubblica (legislativa, amministrativa o giurisdizionale), l'esercizio di un servizio in senso proprio (di comunicazione, di trasporto) o il funzionamento di un pubblico istituto (scuola, ospedale, ecc.): essi appartengono al patrimonio indisponibile dello stato o degli altri enti pubblici.
La rovina di un e. importa a carico del proprietario la responsabilità dei danni cagionati a terzi. Il proprietario può liberarsi soltanto dando la prova che la rovina non è stata causata né da difetto di manutenzione, né da difetto di costruzione (art. 2053 cod. civ.). Se la rovina e il pericolo della stessa si verifichino entro dieci anni dal compimento dell'e. e siano dovuti a difetto di costruzione o ai vizi del suolo, si ha responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, a condizione, però, che il fatto sia denunciato all'appaltatore entro un anno dalla scoperta. Entro un anno dalla denunzia si prescrive, inoltre, il diritto del committente nei confronti dell'appaltatore (art. 1669 cod. civ.).