E. delle prove Nel corso del processo civile, i documenti e qualsiasi oggetto che può costituire prova (➔) sono acquisiti nel processo mediante allegazione (➔). Tuttavia, qualora siano in possesso di chi non intende produrli, o del terzo, la parte che li ritiene necessari per la decisione può chiedere all’istruttore di ordinarne l’e. (art. 210 e seg. c.p.c.). Il giudice può concederla laddove valuti che nel caso specifico l’istanza non mira alla ricerca della prova, ma rappresenta in modo chiaro che il documento o la cosa di cui si è chiesta l’e. consistono nella prova stessa, che quest’ultima è necessaria e che l’e. non arreca un grave danno alla parte o al terzo, ovvero non li costringe a violare un segreto (ex art. 351, 352 c.p.p.). Nel provvedimento di e. vengono stabilite le sue modalità e, se vi sono spese, queste sono anticipate dalla parte che l’ha chiesta. L’inottemperanza all’ordine di e. senza giusto motivo importa argomento di prova.
In etologia, comportamento dimostrativo o intimidatorio diretto verso un rivale o verso il partner sessuale. Riflette spesso tendenze opposte di attacco e difesa. Può essere innato o appreso, semplice movimento o postura.
Nell’ e. di minaccia si osservano spesso elementi ritualizzati del comportamento di attacco; l’animale tende a mostrarsi più imponente e a mettere in evidenza gli organi usati per combattere (denti, corna, becchi ecc.). All’opposto, l’animale che si sottomette al rivale nasconde le armi ed esibisce le parti del corpo più vulnerabili.
L’ e. di distrazione è un comportamento che attira l’attenzione di un predatore, o di altro nemico, per distoglierlo da ciò che l’animale vuole difendere (generalmente le uova e i piccoli). Molti uccelli, per es., si fingono feriti o malati.