〈ġèin〉 Termine usato, per lo più al plur., nel ling. economico per indicare in generale qualsiasi tipo di beneficio monetario e, in particolare, le sopravvenienze attive (capital gains) di componenti del patrimonio (azioni, obbligazioni, immobili, fondi comuni di investimento) che si realizzano fra il momento dell'acquisto e quello della vendita o che sono solamente accertate, per es., per fini tributarî (in molti paesi, infatti, i capital gains sono ritenuti redditi di capitale e come tali sono oggetto di particolari forme di tassazione).
Il decreto attuativo n. 344 del 12 dicembre 2003 ha apportato modifiche agli articoli del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) che disciplinano la materia del capital g. (58, 64, 67, 68, 86, 87, 101). A seguito della riforma, è mutato il trattamento fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche e delle plusvalenze realizzate in regime di impresa, mentre è rimasto invariato quello relativo alle plusvalenze realizzate da persone fisiche in relazione a partecipazione non qualificate. È stata abolita l’imposta sostitutiva del 27% per le partecipazioni qualificate attraverso l’abrogazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 461 del 1997, contenuta nell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 344 del 2003. Inoltre, l’art. 3 del medesimo decreto ha soppresso l’art. 1 del d.lgs n. 358 del 1997 che prevedeva la tassazione sostitutiva del 19%. Le plusvalenze percepite da persone fisiche non imprenditori a seguito di cessione di partecipazioni non qualificate sono assoggettate a imposta sostitutiva del 12,5% al netto delle minusvalenze derivanti da cessioni non qualificate; esse fanno concorrere le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare (art. 68, comma 3, del Tuir).