La disciplina delle garanzie immobiliari e mobiliari nel sistema italiano di diritto internazionale privato si ricavava, in precedenza, dall’art. 22 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale regolava gli aspetti internazionalprivatistici del possesso, della proprietà e di altri diritti sulle cose mobili ed immobili, rinviando, per tutti, alla “legge del luogo nel quale le cose si trovano”. A tale norma si soleva dunque fare riferimento anche per la ricerca della disciplina delle garanzie reali, che ne risultava soggetta al principio generale della lex rei sitae.
La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato n. 218 del 1995 ha confermato il criterio di collegamento accolto nelle preleggi (Criteri di collegamento. Diritto internazionale privato), stabilendo a sua volta, al cap. VIII, relativo ai diritti reali, che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano e che la stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria (Successione a causa di morte. Diritto internazionale privato) e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto (art. 51).