Iscrizione in pubblici registri di persone o di beni.
I. degli studenti È la prima iscrizione di un alunno a un istituto scolastico, sia esso di istruzione secondaria o universitaria. I. di veicoli, aeromobili, navi Gli art. 2683 e seg. c.c. dispongono che debbono obbligatoriamente essere trascritti nei pubblici registri i seguenti atti che abbiano per oggetto navi, aeromobili e autoveicoli: 1) contratti di trasferimento della proprietà; 2) contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 3) atti tra vivi di rinuncia ai diritti sopra indicati; 4) transazioni aventi a oggetto i diritti stessi; 5) sentenze a essi relative.
L’i. degli autoveicoli viene effettuata nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), istituito presso le sedi provinciali dell’ACI. Nel pubblico registro sono indicati, in fogli distinti per ciascun autoveicolo, il numero della licenza di circolazione, la data di iscrizione, le caratteristiche di fabbricazione, il nome del proprietario, gli estremi dei contratti che trasferiscono la proprietà e tutte le indicazioni necessarie alla determinazione di eventuali privilegi iscritti sugli autoveicoli.
L’i. degli aeromobili civili viene effettuata nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN); a documentare tale iscrizione, viene rilasciato un certificato di i., documento ufficiale che determina l’identità dell’aeromobile e ne autorizza la navigazione.
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento e dagli altri uffici designati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.