Veicolo azionato da motore proprio recante a bordo la sorgente di energia, con almeno 4 ruote, atto a circolare su strada ordinaria, munito di congegni per la direzione e la frenatura.
Il Codice della strada distingue le seguenti categorie di a.:
a) autovetture, per trasporto di persone (al massimo 9 posti, conducente compreso);
b) autobus, per trasporto di più di 9 persone;
c) a. per trasporto promiscuo di persone e cose, con massa a pieno carico fino a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, capaci di 9 posti al massimo, compreso il conducente;
d) autocarri, per trasporto di cose; e) trattori stradali, destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) a. per trasporti specifici, destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) a. per uso speciale, muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio;
h) autotreni, costituiti da 2 unità distinte, agganciate, di cui una motrice;
i) autoarticolati, costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati, autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata;
m) autocaravan, attrezzati permanentemente per il trasporto e l’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d’opera, dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia
Carta di circolazione. - Ogni a. deve essere identificabile: a ciò servono la numerazione del telaio e del motore e l’obbligo di recare la targa del tipo prestabilito, dati registrati sulla carta di circolazione, che si riferisce strettamente al veicolo (del quale pertanto registra anche eventuali passaggi di proprietà o modificazioni strutturali, per es. del motore), ma avente anche carattere di una licenza personale e quindi da presentare a ogni richiesta delle autorità competenti. L’identificazione dell’a. e l’accertamento del suo stato giuridico sono possibili mediante l’immatricolazione del veicolo stesso nel Pubblico Registro Automobilistico.
Tassa sulla proprietà degli autoveicoli. - Nata come tassa di circolazione, è stata trasformata in tassa sulla proprietà del mezzo di locomozione (a. e ciclomotori); la semplice iscrizione del mezzo nei pubblici registri implica infatti l’obbligo contributivo. Dal 1998 le tasse automobilistiche sono state commisurate alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt; le relative tariffe sono determinate fissando un importo minimo e moltiplicando la potenza effettiva per un parametro che varia in base alle caratteristiche del veicolo stesso. Con d. legisl. 504/1992 il gettito del tributo è stato trasferito quasi per intero alle Regioni a statuto ordinario (tassa automobilistica regionale), alle quali dal 1999 spettano anche le funzioni in materia di accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso. I termini di pagamento, annuali o rateizzati, variano a seconda del tipo di veicoli, della potenza fiscale e dell’anno di immatricolazione dei suddetti. Sono poi previste una serie di agevolazioni di diversa natura. Al fine di facilitare l’accertamento dell’avvenuto pagamento, apposite norme precisano i criteri di prova: l’esattore deve consegnare al contribuente una ricevuta (con i dati relativi al periodo, al tributo assolto e alla targa del veicolo) dell’avvenuto pagamento che, a decorrere dal 1998, non deve essere più obbligatoriamente esposta sugli autoveicoli.