Termine di derivazione anglosassone utilizzato per designare il delitto di abuso di informazioni privilegiate.
Tale reato è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la l.n. 157/1991 attuativa della direttiva comunitaria n. 1989/592. La materia è stata successivamente riformulata dal d. lgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario, c.d. decreto Draghi), a sua volta modificato per effetto della l.n. 62/2005 che dava attuazione alla nuova direttiva n. 2003/6/CE.
Attualmente il delitto di insider trading e previsto e disciplinato dall'art. 184 d.lgs. n. 58/98 che reprime il compimento di operazioni su strumenti finanziari mediante informazioni privilegiate possedute in ragione della partecipazione al capitale di una società o dell’esercizio di una funzione pubblica o di una professione. Rientrano in questa fattispecie anche la comunicazione delle informazioni privilegiate a terzi, purché effettuata al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio ricoperti; nonché la raccomandazione e l’induzione, sulla scorta delle informazioni privilegiate trattenute, al compimento di operazioni di compravendita degli strumenti finanziari da parte di terzi. Perché si configuri il reato in questione occorre che vi sia un rapporto di alterità soggettiva tra il creatore dell’evento oggetto di informazione privilegiata e il percettore dell’informazione.
L'art. 181 t.u.f. precisa che per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, non ancora resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi dei predetti strumenti. Caratteristiche analoghe connotato l'informazione privilegiata concernente strumenti derivati che i partecipanti ai mercati in cui tali strumenti sono negoziati si aspettavano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse.
Il delitto è punibile a titolo di dolo generico.