Si dicono organismi sindacali aziendali le strutture di cui i lavoratori si servono per perseguire i fini di autotutela dei propri interessi all’interno dei luoghi di lavoro. L’esigenza di un’adeguata organizzazione all’interno dei luoghi di lavoro si è manifestata fin dalle origini del movimento operaio, attraverso la creazione di un canale di rappresentanza strutturalmente distinto dai sindacati. Si sono avute dapprima le commissioni interne, quindi i consigli di fabbrica, finché, con l’art. 19 della l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), sono state introdotte le cosiddette rappresentanze sindacali aziendali (RSA). La legge prevede la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ciascuna unità produttiva, su iniziativa dei lavoratori e nell’ambito di un’associazione sindacale dotata di rappresentatività in quanto firmataria di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva stessa. Il criterio della rappresentatività attualmente richiesto dalla legge – dopo la modifica apportata all’originaria formulazione dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori dal d.p.r. n. 312/1995, conseguente all’esito del referendum svoltosi l’11 luglio 1995 – comporta un’interpretazione rigorosa della fattispecie, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale. Infatti, i ‘contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva’ di cui parla la normativa di riferimento non sono quelli derivanti dalla mera adesione formale di un sindacato a un contratto negoziato da altri, ma richiedono una partecipazione attiva del sindacato stesso al processo di formazione del contratto. Deve inoltre trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nell’unità produttiva. Il Protocollo del 23 luglio 1993 ha poi introdotto il concetto di rappresentanze sindacali unitarie (RSU), con riferimento all’industria e al terziario, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti per ogni unità produttiva. In base agli accordi interconfederali le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono promuovere, nelle aziende aderenti alla Confindustria e alla Confcommercio, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie, i cui componenti subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni spettanti a norma di legge e di contratto collettivo. I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di un componente si procede alla sua sostituzione secondo i criteri previsti dai citati accordi interconfederali; le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria non possono comunque eccedere il 50% dei membri (limite superato il quale occorre procedere al rinnovo dell’intera rappresentanza). È inoltre prevista la possibilità di costituire organismi sindacali aziendali anche nelle unità produttive o amministrative minori, con meno di 15 dipendenti.