Titolo attribuito ai docenti universitari e agli insegnanti delle scuole secondarie.
Il ruolo dei p. universitari si articola in due fasce: quella dei p. ordinari e quella dei p. associati. Il ruolo dei ricercatori universitari corrisponde a una terza fascia ‘di formazione’. È prevista infine la figura dei p. a contratto, chiamati a cooperare da esterni alle attività di docenza. Rispetto alla fascia degli ordinari, quella degli associati si pone come articolazione di un medesimo ruolo, secondo un dosato rapporto di prerogative e di trattamento economico. Al reclutamento del personale docente si provvede mediante concorsi. Caratteristica comune ai concorsi a posti di p. ordinario, di p. associato e di ricercatore universitario è l’essere banditi per raggruppamenti disciplinari. Per i posti di ricercatore sono effettuate e valutate due prove scritte, per quelli di associato una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici, per quelli di ordinario sono valutati l’attività scientifica e i servizi prestati nonché una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia dei p. associati. Le tre fasce di docenti sono indistintamente soggette, dopo tre anni di servizio, a un giudizio confermativo, sull’attività svolta, da parte di apposite commissioni giudicatrici; prima della conferma, alle due fasce di p. compete la qualifica di straordinari. La nomina del p. a contratto è consentita per l’attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali «finalizzati all’acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario» ovvero di «studi di alta qualificazione scientifica o professionale». Lo studioso o esperto da assumere per contratto può essere anche un docente di università straniera.
Per lo stato giuridico dei p. d’istruzione secondaria ➔ insegnamento.