Istituto di diritto internazionale mediante il quale uno Stato può agire a tutela del diritto o interesse di un proprio cittadino che sia stato leso dal comportamento illecito di uno Stato estero.
Secondo il diritto internazionale, infatti, gli stranieri che si trovano sul territorio di uno Stato, sebbene sottoposti alla potestà d’imperio di quest’ultimo e alle sue leggi, devono ricevere un certo trattamento in conformità ad alcune norme internazionali (Straniero. Diritto internazionale). Queste prevedono che lo straniero non può essere sottoposto a trattamenti arbitrari ed essere privato dei suoi beni senza ricevere un giusto indennizzo. Lo Stato territoriale ha quindi l’obbligo di proteggere la persona dello straniero e i suoi beni, apprestando le opportune misure preventive e repressive.
Nel caso in cui si verifichi un diniego di giustizia ai danni di uno straniero, lo Stato di nazionalità di quest’ultimo può agire in protezione diplomatica, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illecito da parte dello Stato e il risarcimento del danno (Illecito internazionale, Responsabilità internazionale). L’individuo non ha tuttavia un diritto a pretendere che il proprio Stato nazionale eserciti la protezione diplomatica; questa si configura infatti non già come un obbligo, ma come una facoltà discrezionale dello Stato.
Individui. Diritto internazionale