Questione di merito che nel processo civile, in ragione della sua astratta idoneità a definire il giudizio, consente al giudice di anticipare il passaggio alla fase decisoria.
Nel processo civile il giudice può rimettere in decisione la causa quando questa è completamente istruita (art. 188 c.p.c.), oppure quando è matura per la decisione senza la necessità di assumere mezzi di prova (assenza fatti controversi, causa istruita documentalmente ecc.; art. 187, 1° co., c.p.c.). Tuttavia, anche in presenza di fatti in relazione ai quali l’assunzione di mezzi di prova sarebbe necessaria, il giudice può senz’altro evitare di procedere all’istruzione se ritiene che il giudizio debba essere chiuso per ragioni di rito, cioè per ragioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza o ad altre pregiudiziali (art. 187, 3° co., c.p.c.), oppure se sussiste una questione di merito, detta appunto questione preliminare, che renda parimenti superflua l’istruzione in quanto sulla sua base è comunque possibile accogliere o rigettare nel merito la domanda (art. 187, 2° co., c.p.c.). Ciò accade, per esempio, se il diritto controverso è venuto meno per prescrizione. Seguendo l’ordine logico-giuridico delle questioni, il giudice dovrebbe prima accertare che il diritto sia sorto, cioè verificare l’esistenza della fattispecie costitutiva, e solamente dopo accertarsi che il diritto si sia estinto per prescrizione o per altra ragione di diritto sostanziale. Tuttavia il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussista o meno il diritto soggettivo fatto valere; sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto ‘principio della ragione più liquida’). Mentre quindi la questione pregiudiziale si caratterizza per il nesso di priorità logico-giuridica che la lega alle altre questioni che da questa dipendono, la questione preliminare è tale solo in ragione della sua astratta idoneità a definire il giudizio giustificando una rimessione anticipata determinata da motivi di economia processuale.
Sentenza. Diritto processuale civile