Il sepolcro privato (tomba gentilizia, cappella e simili) è di proprietà privata e quindi costituisce un bene disponibile, che si trasmette mortis causa e può essere alienato per atto fra vivi, salvo le limitazioni della legge di polizia mortuaria, che vieta di adibire il s. a un uso diverso da quello che è la sua naturale destinazione: l’inumazione. Altra limitazione è data dall’esistenza di uno ius sepulchri, che può spettare agli appartenenti a una data famiglia o stirpe gentilizia e consiste nel diritto di esser seppellito o di far seppellire altri in un determinato s. gentilizio. In tal caso il sepolcro appartiene a tutti coloro che hanno lo ius sepulchri e il diritto stesso si trasmette ai discendenti, che lo acquistano non per diritto di successione, ma per il fatto di far parte della famiglia.