Istituto del diritto internazionale in base al quale uno Stato accetta limitazioni nell’esercizio della sovranità territoriale su determinate porzioni del proprio territorio a beneficio di uno Stato o di una pluralità di Stati (confinanti o non contigui territorialmente) che, in tal modo, diventa titolare di diritti sul territorio altrui.
La materia è disciplinata da norme di diritto internazionale convenzionale, in quanto, nella maggior parte dei casi, la servitù internazionale si costituisce sulla base di accordi conclusi tra gli Stati interessati. Più raramente, la servitù internazionale è regolata da consuetudini particolari, sorte in uno specifico ambito geografico per regolare situazioni territoriali peculiari.
Le limitazioni di sovranità derivanti dalla servitù internazionale possono consistere in obblighi di compiere determinate attività a vantaggio di un territorio altrui, obblighi di non fare o di consentire lo svolgimento di attività di un altro Stato nell’ambito del proprio territorio. Tra le situazioni che la dottrina ha ricondotto all’istituto della servitù internazionale figurano: il diritto di passaggio di merci e persone originarie di uno Stato attraverso il territorio di un altro Stato per collegare enclaves; la neutralizzazione di una parte del territorio di uno Stato con l’obbligo di non edificarvi installazioni militari, tenervi truppe o effettuarvi manovre militari a vantaggio dello Stato confinante; la costituzione di zone franche, porti o punti franchi nel territorio di uno Stato per favorire le attività commerciali di un altro Stato; la costruzione e gestione di linee ferroviarie e altre vie di comunicazione in territorio altrui.
I regimi giuridici originati dalla servitù internazionale possono avere carattere permanente e stabile ovvero temporaneo. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate nella Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati (Successione tra Stati), per gli accordi che stabiliscono una servitù internazionale vige il principio della continuità dei trattati, in quanto tali accordi rientrano nei cosiddetti trattati localizzabili (art. 12).
Territorio. Diritto internazionale