Modello processuale penale che accentra le tre distinte funzioni dell’accusa, della difesa e del giudizio, nella figura del giudice, attribuendogli il potere di attivarsi d’ufficio per ricercare i reati e acquisirne le prove.
La sua denominazione deriva dalla figura del giudice inquisitore, l’organo deputato a prendere l’iniziativa della dinamica processuale. Si caratterizza: a) per il principio di autorità, in quanto l’accertamento della verità è riposto nel potere del soggetto inquisitore, che cumula i poteri di iniziativa processuale e di formazione della prova; b) per la segretezza del procedimento, in quanto l’assunzione delle deposizioni viene svolta in segreto, senza la dialettica contrapposizione tra le parti; c) per la scrittura: le deposizioni raccolte dall’organo inquisitore e l’interpretazione da questi indicata vengono trascritte in un verbale; d) per l’assenza di limiti nell’acquisizione probatoria: il giudice è libero di scegliere il metodo più efficace per ottenere il materiale probatorio, senza l’obbligo di rispettare alcun limite nelle forme e nelle modalità della ricerca; e) per la presunzione di reità: l’imputato è considerato colpevole anche prima dell’accertamento processuale che conferma la fondatezza dell’accusa; f) per la carcerazione preventiva: la mera assenza di prove di innocenza può determinare la custodia in carcere dell’imputato a fini preventivi.
Prova. Diritto processuale penale