Particolare tipologia contrattuale che costituisce una forma di primo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Introdotti nell’ordinamento italiano nel 1977 (cosiddetta Legge sull’occupazione giovanile) gli stage sono disciplinati dall’art. 18 della l. 197/1996, che ne individua l’ambito di applicazione e ne tratteggia le linee fondamentali, nonché dal decreto n. 1422/1998, emanato dal ministero del Lavoro, che indica le norme per la concreta attuazione della legge. Gli stage hanno l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi. Ciò li rende differenti dai tirocini di orientamento che, invece, sono diretti ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Le caratteristiche principali del contratto di stage risiedono nella presenza contemporanea di un soggetto promotore e di un soggetto ospitante. Tra i soggetti promotori, oltre agli attori istituzionali (ministero del Lavoro, centri per l’impiego, istituti scolatici e di ricerca), possono esserci anche centri di formazione e di orientamento a prevalente partecipazione pubblica o senza fine di lucro. Soggetti ospitanti sono i datori di lavoro, pubblici e privati. Nessun limite, invece, è previsto per i destinatari, salvo l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Lo strumento che dà attuazione agli stage è costituito da un’apposita convenzione stipulata tra soggetto ospitante ed ente promotore, cui deve essere allegato il progetto formativo recante obiettivi e finalità dello stage, la relativa modalità di svolgimento e l’indicazione nominativa di tutor e responsabile aziendale, che devono curare la realizzazione effettiva dello stage. La durata dello stage varia a seconda del profilo dei destinatari e può andare da un minimo di 4 mesi, per gli studenti delle scuole medie inferiori, fino a un massimo di 12 mesi, per laureati.
Contratto di formazione lavoro