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Contratto di formazione lavoro

Enciclopedia on line
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Istituito con la l. 285/1977, trova la sua disciplina nella l. 863/1984 (art. 3), con le successive modifiche. In base al d. lgs. 276/2003 (art. 86, co. 9) è consentito soltanto alle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a causa mista, in cui allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro. A tale contratto, che è a tempo determinato, si applica la disciplina legislativa del lavoro subordinato, in quanto non derogata da speciali disposizioni. Possono avvalersene enti pubblici economici, imprese, professionisti, gruppi di imprese, enti pubblici di ricerca, associazioni e fondazioni. La sua stipulazione è vietata per le professionalità per le quali l’impresa abbia in atto una sospensione di lavoro o abbia proceduto nei 12 mesi precedenti a una riduzione di personale, nonché per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la trasformazione in contratto a tempo indeterminato di almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel biennio precedente. Il numero dei contratti di questo tipo deve essere proporzionato alle dimensioni dell’organico aziendale, mediante disposizioni dei contratti collettivi o attraverso i criteri amministrativi che ne regolano l’approvazione. Il contratto di formazione lavoro, infatti, può essere stipulato solo con giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, elevati a 29 per i laureati, e deve essere concluso in forma scritta (altrimenti il lavoratore si intende assunto con normale contratto a tempo indeterminato), in base a un progetto approvato in via amministrativa, o conforme a regolamentazioni collettive recepite dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. In particolare, sono previsti due tipi di contratto di formazione e lavoro. Il primo, detto ‘forte’, riguarda l’acquisizione di professionalità elevate o intermedie, ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere una quantità minima di formazione retribuita, pari a 80 ore per le professionalità intermedie e a 130 ore per le professionalità elevate. Il secondo tipo, detto ‘leggero’, riguarda professionalità inferiori, ha una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una quantità minima di formazione retribuita di 20 ore, aventi a oggetto la disciplina del rapporto, l’organizzazione del lavoro e la prevenzione. In entrambi i casi i contratti collettivi possono imporre ulteriori ore di formazione non retribuita. Le due tipologie godono inoltre di una riduzione contributiva. La violazione dell’obbligo formativo provoca (laddove non debba essere salvaguardato il principio del concorso) la sua conversione legale in contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, nonché un obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro e la revoca di tutti i benefici contributivi. I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro possono essere inquadrati in un livello inferiore a quello di destinazione, con conseguente riduzione del costo del lavoro (cosiddetto salario d’ingresso).

Voci correlate

Lavoro a tempo determinato

Lavoro subordinato

Contratti collettivi di lavoro

Retribuzione

Vedi anche
legislazióne legislazióne Formazione delle leggi ma anche, e più frequentemente, complesso delle leggi di un determinato paese, di una data epoca, di un particolare regime. Anche, insieme di norme, disposizioni che regolano determinati rami dell'attività sociale (per es. legislazione mineraria, legislazione sociale ... free lance Professionista (scrittore, giornalista, fotografo) che non è vincolato da contratti esclusivi con società, centri organizzati, case editrici o ditte, ma svolge la sua attività in modo libero e indipendente. laurea Riconoscimento ufficiale del compimento di un corso di studi universitario, con cui si conferisce il titolo di dottore. Secondo il regolamento sull’autonomia didattica degli atenei (d.m. 509/3 novembre 1999), che ha riordinato l’insieme dei titoli di studio rilasciati dalle università, la laurea di primo ... Retribuzione Il codice civile (art. 2099), definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente quale corrispettivo per la prestazione resa. Il codice disciplina i modi e i tempi di corresponsione della retribuzione e stabilisce in particolare che debba essere erogata, in denaro e periodicamente, con le ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Tag
  • LAVORO SUBORDINATO
  • OBBLIGO FORMATIVO
Vocabolario
unità
unita unità s. f. [dal lat. unĭtas -atis, der. di unus «uno»; in alcuni dei sign. concreti, ha risentito l’influenza dell’ingl. unit (che in inglese è distinto da unity)]. – 1. a. Il fatto, la condizione e la caratteristica di essere uno,...
ordine
ordine órdine s. m. [lat. ōrdo ōrdĭnis]. – 1. a. Disposizione regolare di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio organico e ragionato, rispondente a fini di praticità, di opportunità, di armonia, e sim.: mettere,...
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