Istituito con la l. 285/1977, trova la sua disciplina nella l. 863/1984 (art. 3), con le successive modifiche. In base al d. lgs. 276/2003 (art. 86, co. 9) è consentito soltanto alle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a causa mista, in cui allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro. A tale contratto, che è a tempo determinato, si applica la disciplina legislativa del lavoro subordinato, in quanto non derogata da speciali disposizioni. Possono avvalersene enti pubblici economici, imprese, professionisti, gruppi di imprese, enti pubblici di ricerca, associazioni e fondazioni. La sua stipulazione è vietata per le professionalità per le quali l’impresa abbia in atto una sospensione di lavoro o abbia proceduto nei 12 mesi precedenti a una riduzione di personale, nonché per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la trasformazione in contratto a tempo indeterminato di almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro scaduti nel biennio precedente. Il numero dei contratti di questo tipo deve essere proporzionato alle dimensioni dell’organico aziendale, mediante disposizioni dei contratti collettivi o attraverso i criteri amministrativi che ne regolano l’approvazione. Il contratto di formazione lavoro, infatti, può essere stipulato solo con giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, elevati a 29 per i laureati, e deve essere concluso in forma scritta (altrimenti il lavoratore si intende assunto con normale contratto a tempo indeterminato), in base a un progetto approvato in via amministrativa, o conforme a regolamentazioni collettive recepite dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. In particolare, sono previsti due tipi di contratto di formazione e lavoro. Il primo, detto ‘forte’, riguarda l’acquisizione di professionalità elevate o intermedie, ha una durata massima di 24 mesi e deve prevedere una quantità minima di formazione retribuita, pari a 80 ore per le professionalità intermedie e a 130 ore per le professionalità elevate. Il secondo tipo, detto ‘leggero’, riguarda professionalità inferiori, ha una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una quantità minima di formazione retribuita di 20 ore, aventi a oggetto la disciplina del rapporto, l’organizzazione del lavoro e la prevenzione. In entrambi i casi i contratti collettivi possono imporre ulteriori ore di formazione non retribuita. Le due tipologie godono inoltre di una riduzione contributiva. La violazione dell’obbligo formativo provoca (laddove non debba essere salvaguardato il principio del concorso) la sua conversione legale in contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, nonché un obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro e la revoca di tutti i benefici contributivi. I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro possono essere inquadrati in un livello inferiore a quello di destinazione, con conseguente riduzione del costo del lavoro (cosiddetto salario d’ingresso).
Contratti collettivi di lavoro