Contratto di lavoro subordinato a causa mista, in cui allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge la realizzazione di un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, finalizzato all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (d. lgs. n. 276/2003). Può essere stipulato, oltre che con i giovani di età tra 18 e 29 anni, anche con altre categorie di lavoratori svantaggiati: disoccupati di lunga durata di età da 29 a 32 anni; disoccupati ultracinquantenni; disoccupati da oltre due anni; donne di qualsiasi età residenti in un’area con alto tasso di disoccupazione femminile; handicappati gravi. Ne possono usufruire le imprese e i loro consorzi, enti pubblici economici, gruppi di imprese, associazioni anche sindacali , fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati. Il contratto di inserimento è a tempo determinato, non è rinnovabile tra le stesse parti, ma può essere prorogato; la sua durata minima è di 9 mesi, quella massima di 18 mesi (36 per i lavoratori affetti da grave handicap). Le uniche cause di sospensione del rapporto che ne prolungano la durata sono il servizio militare e civile e la maternità (Sospensione del rapporto di lavoro). La sua stipulazione è consentita solo se viene consensualmente definito, e indicato in forma scritta, un progetto individuale di inserimento, secondo piani le cui modalità sono fissate dai contratti collettivi. In difetto di forma scritta il contratto è nullo e si intende costituito tra le parti un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato. Al contratto di inserimento si applica la disciplina del lavoro a termine, con il limite della compatibilità e salvo diversa disciplina. La sua applicazione è vietata qualora il datore di lavoro non abbia trasformato in contratto a tempo indeterminato di almeno il 60% dei contratto di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti.
Sospensione del rapporto di lavoro