La sospensione del rapporto di lavoro si verifica quando, pur non potendo aver corso la prestazione, il rapporto resta giuridicamente in vita, e si differenzia strutturalmente dall’interruzione della prestazione riconducibile al riposo. Tra le cause di sospensione, si distingue tra quelle che si verificano nella sfera del lavoratore, quelle che rientrano nella sfera del datore di lavoro e le cause concordate. In quest’ultimo caso la sospensione del lavoro e della retribuzione è concordata, al di fuori delle ipotesi legali e collettive, dalle parti del rapporto individuale, con onere della prova di tale accordo, a carico del datore di lavoro convenuto in giudizio per il pagamento della retribuzione, altrimenti dovuta a causa della situazione di mora credendi. Per quanto riguarda le cause che cadono nella sfera del lavoratore, le ipotesi più rilevanti sono quelle disciplinate agli art. 2110-11 c.c., che regolano gli effetti sul rapporto di lavoro di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare. Ai fini della sospensione del rapporto di lavoro rileva la malattia che sia impeditiva dell’adempimento della prestazione, ossia che renda inabile il lavoratore alla svolgimento delle specifiche mansioni dedotte in contratto (art. 2, l. 33/1980). A proposito del servizio militare occorre distinguere la chiamata di leva dal richiamo alle armi. Per il servizio di leva, ormai abolito, era prevista la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, né indennità, ma solo con il computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio. Per il richiamo alle armi, invece, è prevista la conservazione del posto di lavoro, con computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio, e con diritto alla retribuzione o a un’equivalente indennità mensile (per un periodo pari a 2 mesi e, successivamente, un’indennità mensile pari alla differenza tra il trattamento economico militare e quello derivante dal rapporto di lavoro) ex art. 2111, co. 2, c.c.; l. 370/1975. Altra causa di sospensione del rapporto di lavoro è la partecipazione dei lavoratori ai seggi elettorali, a oggi equiparata «a tutti gli effetti» a giorni di attività lavorativa (art. 11, l. 53/1990). La sospensione del rapporto di lavoro nella sfera del lavoratore può essere dovuta anche alla soddisfazione di bisogni familiari (Permessi e aspettative del lavoratore). In tale ambito si distingue tra sospensioni retribuite e sospensioni non retribuite. Tra le prime: il congedo per matrimonio e il permesso in caso di decesso, o documentata infermità, del coniuge (o del convivente stabile) o di un parente entro il secondo grado; le seconde, invece, sono solo computate ai fini dell’anzianità di servizio, e possono essere continuative o frazionate, per un periodo massimo di due anni, con conservazione del posto, per gravi e documentati motivi familiari (fra i quali una serie di patologie individuate con decreto ministeriale). Altre forme di sospensione del rapporto per cause relative al lavoratore, si verificano per i cosiddetti congedi formativi (l. 53/2000) e per le donazioni del sangue e di emocomponenti (art. 1, l. 584/1967). Tra le ipotesi di sospensione in conseguenza di eventi rientranti nella sfera del datore di lavoro, vanno ricordate la temporanea difficoltà dell’impresa, per es. riconducibile alla mancanza di materie prime, o altre forme di discontinuità produttiva, fino alla vera e propria impossibilità sopravvenuta (civilisticamente intesa). Gran parte di tali ipotesi è oggetto di una regolamentazione legislativa che tende a ‘socializzare’ il rischio d’impresa, con l’intervento della cassa integrazione guadagni. Altre importanti ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro attengono, infine, al diritto sindacale (Sciopero; Serrata).
Permessi e aspettative del lavoratore