Nell’ambito del rapporto di lavoro, il trattamento della tossicodipendenza è regolato in Italia dalla l. 309 /1990. Tale normativa prevede, in particolare, per i lavoratori appartenenti a determinate categorie, destinate a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi (categorie che vengono individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute), che l’assenza di tossicodipendenza sia accertata, presso strutture pubbliche, attraverso un controllo precedente l’assunzione in servizio e, in seguito, mediante controlli periodici. Qualora sia accertato lo stato di tossicodipendenza, il datore di lavoro è tenuto a far cessare al lavoratore l’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi. La legge riconosce, inoltre, il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i soggetti in stato di tossicodipendenza, per un periodo non superiore a tre anni, durante la sospensione delle prestazioni lavorative dovuta all’esecuzione di un trattamento riabilitativo (Sospensione del rapporto di lavoro).
Sospensione del rapporto di lavoro