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Trasferimento del lavoratore

Diritto on line (2012)
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Mutamento del luogo in cui il lavoratore svolge della prestazione lavorativa, stabilito del datore di lavoro. Nell’ordinamento italiano, la disciplina del trasferimento è contenuta nell’art. 2103 c.c. (testo modificato a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori nel 1970). La norma stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito ad altra unità produttiva da parte del datore di lavoro se non per comprovate ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo. Ciò valorizza l’interesse del lavoratore a una sostanziale inamovibilità dal proprio posto di lavoro, dal momento che un consistente spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione comporta effettivi disagi. Tra le cause di trasferimento figura spesso quella di incompatibilità ambientale, dovuta a difficoltà nei rapporti tra il lavoratore oggetto di trasferimento e i colleghi o i superiori. L’esercizio del potere di trasferimento non può essere sindacato nel merito da parte del giudice; si può soltanto verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra il trasferimento e la scelta tecnico-produttiva. Quanto agli oneri formali di comunicazione, la legge nulla prevede, poiché demanda tale aspetto della materia interamente alla contrattazione collettiva di riferimento (Contratti collettivi di lavoro). Il trasferimento si distingue dalla trasferta, poiché questa è uno spostamento temporaneo dal luogo della prestazione lavorativa, ed è, pertanto, sempre ammessa. Diverso dal trasferimento di cui all’art. 2103 è anche il trasferimento disciplinato dagli art. 15 e 22 dello Statuto dei lavoratori, facenti riferimento, rispettivamente, ai trasferimenti discriminatori e ai trasferimenti dei sindacalisti interni. Queste due forme di trasferimento sono infatti sempre vietate, la prima perché illecita, la seconda perché andrebbe a colpire il rappresentante sindacale eletto all’interno dell’azienda, il quale necessita di un contatto con la base per il ruolo e l’attività che è chiamato a svolgere. Il trasferimento collettivo, ulteriore fattispecie prevista dall’ordinamento italiano, consiste invece nello spostamento di una pluralità di lavoratori dell’impresa da una sede all’altra e la sua disciplina è soggetta a regole e procedure proprie. In quanto investe problematiche legate alla sopravvivenza della stessa impresa, nonché dei posti di lavoro, tale forma oltrepassa le ragioni di carattere tecnico-produttivo e organizzativo, su cui si basa il trasferimento individuale. La normativa contenuta nell’art. 2103 c.c. si applica anche al pubblico impiego, in virtù della privatizzazione di tale rapporto di lavoro. Il trasferimento nel pubblico impiego è ammesso, inoltre, all’interno delle procedure dirette a ottenere un impiego più razionale delle risorse impiegate.

Voci correlate

Contratti collettivi di lavoro

Statuto dei lavoratori

 

Vedi anche
trasferimento diritto 1. trasferimento d’azienda Operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporta il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (art. 2555 c.c.), con o senza fini di lucro, preesistente al trasferimento e che con il trasferimento stesso conserva la sua ... Contratti collettivi di lavoro Accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori, volti a stabilire il trattamento minimo garantito a questi ultimi e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali di lavoro stipulati sul territorio nazionale. A tal fine si distingue ... Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, il lavoratore deve osservare ... Statuto dei lavoratori È il nome con cui è nota la Statuto dei lavoratori n. 300/1970, contenente «norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». In materia di lavoro è, senza dubbio, la fonte normativa più importante ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Vocabolario
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bambino lavoratore loc. s.le m. Lavoratore minorenne. ◆ Sono 80 milioni i bambini africani dai 5 ai 14 anni costretti a lavorare, secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). Nel mondo sono 250 milioni i bambini lavoratori....
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