Principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’articolo 97 della Costituzione.
L’art. 1 della l. n. 241/1990 (come modificato dall’art. 1 della l. n. 15/2005) individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri principi quali l’economicità, l’efficacia, la pubblicità ecc. La trasparenza delinea la comprensibilità dell’azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell’attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. L’azione amministrativa deve quindi consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche amministrazioni vi è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge. La trasparenza amministrativa trova applicazione soprattutto attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la comunicazione dell’avvio e la partecipazione al procedimento, la motivazione del provvedimento. Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale (Corte cost., sent. 104/2006; art. 1, co. 1, 3, 22, l. n. 241/1990).
Accesso ai documenti amministrativi
Motivazione dell’atto amministrativo