I privati hanno diritto di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, cioè di «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse» (art. 22 l. n. 241/1990, modificata dalla l. n. 15/2005). La legge stabilisce che l’accesso costituisce un «principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza» (art. 22 l. cit.) (su cui v. Principio di imparzialità e Trasparenza amministrativa). Il diritto di accesso spetta a tutti i soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata» (art. 22 l. cit.): può trattarsi di diritti soggettivi, di interessi legittimi, o di situazioni strumentali alla tutela di essi. Il diritto di accesso si può far valere nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi: dunque, anche nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse (art. 23 l. cit.).
I casi di esclusione del diritto di accesso, elencati dalla legge e oggetto di stretta interpretazione, riguardano, in particolare, i documenti coperti da segreto di Stato, i procedimenti tributari, le attività finalizzate all’adozione di atti normativi o amministrativi generali, i procedimenti selettivi nei confronti di documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Con regolamento governativo si possono prevedere altri casi di sottrazione di documenti amministrativi all’accesso, quando esso possa pregiudicare interessi di particolare rilievo, quali la sicurezza e l’ordine pubblico, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica valutaria e monetaria, la riservatezza e la vita privata delle persone (art. 24 l. cit.).
Esercizio del diritto di accesso. - Il diritto si esercita mediante richiesta di accesso motivata. Vi può essere esercizio informale o formale (d.P.R. n. 184/2006). La prima ipotesi vale quando non vi siano soggetti che possano veder compromesso il loro diritto alla riservatezza dall’esercizio di tale diritto: in tal caso la richiesta può essere anche verbale, purché si specifichi l’interesse che ne è alla base, ed è esaminata immediatamente e senza formalità. L’esercizio formale dell’accesso, invece, si ha quando l’accoglimento immediato della richiesta risulti impossibile, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell’interesse, sull’accessibilità del documento, o sull’esistenza di contro-interessati. L’esercizio formale dà luogo a un procedimento amministrativo autonomo, con un responsabile e un termine di 30 giorni.
Il diritto di accesso può esercitarsi nell’ambito di un procedimento amministrativo o al di fuori di esso. Nel primo caso, la conoscenza dei documenti può essere essenziale per esercitare i diritti di partecipazione al procedimento tramite memorie scritte e documenti (art. 10 l. n. 241/1990). Se l’amministrazione non accoglie la richiesta di accesso, può negare – espressamente o tacitamente – o differire l’accesso per assicurare una tutela temporanea agli interessi di particolare rilievo che giustificano la limitazione dell’accesso. Questo non può essere negato ove sia sufficiente il differimento.
La tutela giurisdizionale e amministrativa. - Sono previsti appositi meccanismi di tutela del diritto di accesso, giurisdizionali e amministrativi. In caso di diniego o di differimento, l’interessato può presentare entro 30 giorni ricorso al TAR, che decide con procedimento speciale e abbreviato entro 30 giorni. Il rito in materia di accesso è ora disciplinato dall’art. 116 del c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).
L’interessato può anche chiedere il riesame del diniego o del differimento dell’accesso al difensore civico se si tratta di atti di amministrazioni comunali, provinciali o regionali, o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio se si tratta di atti di amministrazioni statali. L’istanza al difensore civico, o alla Commissione, è preliminare e facoltativa rispetto al ricorso al TAR: se è presentata, sospende i termini del ricorso al giudice.
Segreto d’ufficio