L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6 (che ha novellato il testo degli art. 404-411 c.c), allo scopo di offrire assistenza a un soggetto il quale, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno offre al soggetto beneficiario una forma flessibile di protezione dei suoi interessi, distinguendo, tra le varie tipologie di atti, quelli che il beneficiario può compiere da solo senza alcuna assistenza, quelli per cui è necessaria l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero, se del caso, gli atti che deve compiere l’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario; ancora, si possono disporre limiti alle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità. Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (che può essere anche minore, inabilitato o interdetto), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Il ricorso va presentato al giudice tutelare, che provvede con un decreto; in proposito si è presentato il problema della necessità della difesa tecnica nel procedimento. La Corte di cassazione ha stabilito che il procedimento non richiede il ministero del difensore quando il provvedimento da emettere debba limitarsi a individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore, mentre la difesa tecnica sarà necessaria quando il decreto che il giudice ritenga di emanare, corrispondente o meno alla richiesta dell’interessato, vada a incidere sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato.
Incapacità legale e incapacità naturale