In diritto del lavoro, contratto di lavoro a causa mista, avente a oggetto lo scambio tra prestazioni di lavoro e l’erogazione di una formazione sul lavoro. È disciplinato da una pluralità di fonti diverse tra loro e sovrapposte nel tempo. Un primo nucleo di norme è contenuto nella disciplina del tirocinio prevista dal codice civile. L’art. 2131 tratta la retribuzione dell’apprendista, l’art. 2132 l’istruzione professionale che deve essere impartita al lavoratore, e l’art. 2133 stabilisce l’obbligo di rilasciare un attestato di tirocinio. Questa normativa è stata integrata dalla l. n. 25/1955 e, soprattutto, dal d. lgs. n. 276/10 settembre 2003 che regola le modalità con cui deve essere erogata la formazione, unitamente ad alcuni aspetti attinenti al rapporto di lavoro. Tale testo distingue, in particolare, tre diverse tipologie di a., in ragione del percorso formativo del lavoratore: l’a. per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; l’a. professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; e l’a. per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La disciplina di ciascuna di queste tipologie di a. è rimessa a un intervento integrativo delle parti sociali e delle regioni. Il d. lgs. n. 276/2003 fissa al contempo un nucleo di disposizioni comuni alle tre tipologie di contratto: a) il numero di apprendisti che ciascun datore di lavoro può assumere non deve superare il totale delle maestranze qualificate e specializzate in servizio; b) il datore che non ha personale qualificato o specializzato o che ne abbia in numero non superiore a tre unità può assumere fino a tre apprendisti; c) la categoria di inquadramento del lavoratore apprendista non può essere inferiore di più di due livelli alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle stabilite dal contratto; d) il datore di lavoro non può recedere ante tempus senza giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del contratto è ammessa la recedibilità ex art. 2118 c.c.; e) il datore di lavoro che assume apprendisti gode di sostanziosi sgravi contributivi, ma è tenuto a restituirli, unitamente al pagamento di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione.
Formazione e professionalità nel rapporto di lavoro: brevi considerazioni critiche di Matteo Di Francesco