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Apprendistato

Diritto on line (2012)
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In diritto del lavoro, contratto di lavoro a causa mista, avente a oggetto lo scambio tra prestazioni di lavoro e l’erogazione di una formazione sul lavoro. È disciplinato da una pluralità di fonti diverse tra loro e sovrapposte nel tempo. Un primo nucleo di norme è contenuto nella disciplina del tirocinio prevista dal codice civile. L’art. 2131 tratta la retribuzione dell’apprendista, l’art. 2132 l’istruzione professionale che deve essere impartita al lavoratore, e l’art. 2133 stabilisce l’obbligo di rilasciare un attestato di tirocinio. Questa normativa è stata integrata dalla l. n. 25/1955 e, soprattutto, dal d. lgs. n.  276/10 settembre 2003 che regola le modalità con cui deve essere erogata la formazione, unitamente ad alcuni aspetti attinenti al rapporto di lavoro. Tale testo distingue, in particolare, tre diverse tipologie di a., in ragione del percorso formativo del lavoratore: l’a. per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; l’a. professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; e l’a. per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La disciplina di ciascuna di queste tipologie di a. è rimessa a un intervento integrativo delle parti sociali e delle regioni. Il d. lgs. n. 276/2003 fissa al contempo un nucleo di disposizioni comuni alle tre tipologie di contratto: a) il numero di apprendisti che ciascun datore di lavoro può assumere non deve superare il totale delle maestranze qualificate e specializzate in servizio; b) il datore che non ha personale qualificato o specializzato o che ne abbia in numero non superiore a tre unità può assumere fino a tre apprendisti; c) la categoria di inquadramento del lavoratore apprendista non può essere inferiore di più di due livelli alla categoria spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle stabilite dal contratto; d) il datore di lavoro non può recedere ante tempus senza giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del contratto è ammessa la recedibilità ex art. 2118 c.c.; e) il datore di lavoro che assume apprendisti gode di sostanziosi sgravi contributivi, ma è tenuto a restituirli, unitamente al pagamento di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento nella erogazione della formazione.

Voci correlate

Lavoro subordinato

Licenziamenti individuali

Approfondimenti di attualità

Formazione e professionalità nel rapporto di lavoro: brevi considerazioni critiche di Matteo Di Francesco

Vedi anche
Lavoro domestico Particolare rapporto di lavoro subordinato costituito dalla prestazione di servizi di carattere domestico e disciplinato dagli art. 2240-46 del codice civile, dalla l. 339/1958, dal Lavoro domesticop.r. n. 1403/1971 e dalla contrattazione collettiva di settore. La l. n. 339/1958 definisce il lavoratore ... Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, il lavoratore deve osservare ... diritto del lavóro Complesso delle norme dell'ordinamento giuridico che disciplinano il lavoro come fatto economico e sociale. Nel lavoro, diritto del del lavoro, diritto del rientrano anche il diritto sindacale, che disciplina il funzionamento delle associazioni sindacali nei loro rapporti con lo Stato, e la legislazione ... Il lavoro subordinato L’art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato come colui che «si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». L’art. 2104, co. 2, c.c. conferma, con ulteriore forza, che il ...
Categorie
  • DIRITTO DEL LAVORO in Diritto
Vocabolario
apprendistato
apprendistato s. m. [der. di apprendista]. – Rapporto di lavoro subordinato di carattere speciale, in base al quale un imprenditore assume nella propria azienda un giovane lavoratore (fino ai 29 anni), allo scopo di fornirgli l’addestramento...
praticantato
praticantato s. m. [der. di praticante, sul modello di noviziato, apprendistato, ecc.], non com. – Tirocinio professionale; anche, il periodo di tempo in cui si fa pratica, prima dell’esercizio effettivo della professione: p. notarile;...
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