In diritto civile, tutti gli atti di gestione del patrimonio possono essere ripartiti tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (o eccedenti l’ordinaria amministrazione). L’ordinamento giuridico considera rilevante la distinzione in numerosi casi, per lo più attinenti al diritto delle persone fisiche (artt. 180, 320, 394, 424 c.c.), ma non fornisce un criterio discretivo. L’art. 320 c.c. elenca una serie di atti che eccedono l’ordinaria amministrazione (atti di alienazione, accettazione o rinunzia all’eredità e così via), ma tale elenco ha carattere dimostrativo. Dottrina e giurisprudenza hanno quindi rinvenuto il criterio discretivo nell’incidenza degli atti: si ha ordinaria amministrazione quando questa è limitata alla sfera di disponibilità e regolamentazione delle sole rendite; straordinaria amministrazione quando invece riguarda anche il patrimonio; la distinzione importa un apprezzamento di fatto, che pertanto è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.