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Azione di riduzione

Enciclopedia on line
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Nel diritto delle successioni l’azione di riduzione è l’azione concessa ai legittimari o loro eredi o aventi causa, diretta a reintegrare le quote a essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie. Nel nostro ordinamento, infatti, la legge riserva ad alcuni soggetti (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti legittimi), una quota di eredità o altri diritti nella successione (v. Erede e eredità). Per poter esercitare l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario; è sufficiente l’accettazione pura e semplice per esercitare l’azione stessa nei confronti dei coeredi. Il legittimario deve però imputare alla propria quota le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal testatore e sempre che le donazioni o i legati a lui fatti non ledano la legittima spettante ai coeredi. Il diritto di chiedere la riduzione è irrinunciabile finché vive il donante. Se la lesione della legittima è stata fatta con disposizioni testamentarie, queste vengono ridotte proporzionalmente senza distinguere fra eredi o legatari. Qualora però il testatore abbia dichiarato che una sua disposizione deve aver effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari. Se la lesione è avvenuta per effetto di donazioni, queste sono soggette a riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre, cominciando dall’ultima; se è avvenuta per effetto di disposizioni testamentarie o di donazioni, si procede prima alla riduzione delle disposizioni testamentarie poi a quella delle donazioni solo quando la prima non sia stata sufficiente a ricostituire le quote dei legittimari.

Voci correlate

Donazione

Erede e eredità

Legittimari

Successione a causa di morte

Testamento

Vedi anche
Legittimari I legittimari sono coloro che, per legge, hanno diritto ad una quota di eredità o altri diritti nella successione. Le categorie dei legittimari stabilite dalla legge in relaziona al vincolo di parentela che li unisce al de cuius, sono, secondo l’art. 536 c.c., il coniuge (anche se separato, purché non ... Successione a causa di morte Successione a causa di morte Molto in generale, il termine successione indica un fenomeno squisitamente giuridico per il quale un soggetto subentra ad altro soggetto in un complesso di rapporti giuridici patrimoniali ovvero in un rapporto giuridico patrimoniale singolo, restando oggettivamente inalterata ... Legato Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione ... nullità nullità diritto 1. Diritto civile Situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace (art. 1418-24 c.c.). I vizi dai quali è determinata la nullita sono: a) la contrarietà a norme imperative; b) ...
Tag
  • SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE
  • LEGITTIMARI
Vocabolario
tèmpo
tempo tèmpo s. m. [lat. tĕmpus -pŏris, voce d’incerta origine, che aveva solo il sign. cronologico, mentre quello atmosferico (cfr. al n. 8) era significato da tempestas -atis]. – 1. L’intuizione e la rappresentazione della modalità secondo...
riduzióne
riduzione riduzióne (ant. reduzióne) s. f. [dal lat. reductio -onis «il ricondurre», der. di reducĕre: v. ridurre]. – 1. L’azione, l’operazione di ricondurre, di ricollocare o far tornare al luogo o al posto proprio, normale. È ormai usato,...
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