I legittimari sono coloro che, per legge, hanno diritto ad una quota di eredità o altri diritti nella successione. Le categorie dei legittimari stabilite dalla legge in relaziona al vincolo di parentela che li unisce al de cuius, sono, secondo l’art. 536 c.c., il coniuge (anche se separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione; in quest’ultimo caso, avrà diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momenti dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del de cuius), i figli (e i loro discendenti che vengano alla successione in luogo di questi), il coniuge e gli ascendenti legittimi. La quota di riserva ad essi spettante è detta indisponibile, in contrapposizione alla disponibile, della quale il testatore può disporre come vuole. Minutamente disciplinato è il concorso tra le varie categorie di legittimari (artt. 541-544 c.c.). Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. I legittimari possono esercitare l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, a condizione, per le disposizioni testamentarie, che abbiano accettato l’eredità col beneficio d’inventario e, per le donazioni, che imputino alla propria quota legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo che ne siano stati espressamente dispensati.