• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

Legittimari

Enciclopedia on line
  • Condividi

I legittimari sono coloro che, per legge, hanno diritto ad una quota di eredità o altri diritti nella successione. Le categorie dei legittimari stabilite dalla legge in relaziona al vincolo di parentela che li unisce al de cuius, sono, secondo l’art. 536 c.c., il coniuge (anche se separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione; in quest’ultimo caso, avrà diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momenti dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del de cuius), i figli (e i loro discendenti che vengano alla successione in luogo di questi), il coniuge e gli ascendenti legittimi. La quota di riserva ad essi spettante è detta indisponibile, in contrapposizione alla disponibile, della quale il testatore può disporre come vuole. Minutamente disciplinato è il concorso tra le varie categorie di legittimari (artt. 541-544 c.c.). Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. I legittimari possono esercitare l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, a condizione, per le disposizioni testamentarie, che abbiano accettato l’eredità col beneficio d’inventario e, per le donazioni, che imputino alla propria quota legittima le donazioni e i legati ricevuti, salvo che ne siano stati espressamente dispensati.

Voci correlate

Successione a causa di morte

Erede e eredità

Azione di riduzione

Vedi anche
Azione di riduzione Nel diritto delle successioni l’azione di riduzione è l’azione concessa ai legittimari o loro eredi o aventi causa, diretta a reintegrare le quote a essi spettanti, che siano state lese per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie. Nel nostro ordinamento, infatti, la legge riserva ad alcuni ... Successione a causa di morte Successione a causa di morte Molto in generale, il termine successione indica un fenomeno squisitamente giuridico per il quale un soggetto subentra ad altro soggetto in un complesso di rapporti giuridici patrimoniali ovvero in un rapporto giuridico patrimoniale singolo, restando oggettivamente inalterata ... Legato Il legato è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso (v. l’art. 588 c.c.). Si parla di legato anche in riferimento a diritti determinati la cui costituzione ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ...
Tag
  • SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE
  • AZIONE DI RIDUZIONE
Vocabolario
legittimàrio
legittimario legittimàrio s. m. (f. -a) [der. di legittima]. – La persona che ha diritto, per legge, a una quota di eredità o ha altri diritti nella successione (v. legittima).
indisponìbile
indisponibile indisponìbile agg. [comp. di in-2 e disponibile]. – Di cui non si può liberamente disporre: beni, diritti i.; in partic., nel linguaggio giur., quota i., la legittima, cioè la parte dell’asse ereditario che la legge destina...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali