Sigla del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro che, previsto all’art. 99 Cost., costituisce, insieme al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, uno dei c.d. organi ausiliari all’interno degli organi di rilievo costituzionale. Nello specifico, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza del Governo e del Parlamento in materia di economia e di lavoro (art. 99, co. 2, Cost.): il suo modello costituzionale di riferimento è rappresentato dal Consiglio economico del Reich (art. 165 Cost. Germania 1919), di cui riprende l’idea di una rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tuttavia, mentre quest’ultimo organo faceva parte di un più articolato sistema di consigli, funzionale allo sviluppo della c.d. democrazia economica, assai ridotta è stata l’attività del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nella storia repubblicana italiana, al punto che la dottrina si interroga, oggi come all’indomani della sua istituzione ad opera della l. n. 33/1957, sull’utilità della sua istituzione. Ulteriori funzioni sono state attribuite al CNEL dalla l. 4 marzo 2009, n. 15 e dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234, art. 28, che prevede la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, dalla l. 6 marzo 1998, n. 40, art. 40, co. 3, e dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artic. 42, co. 3, che ha istituito presso il CNEL un Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli immigrati.
Sulla base della legge n. 214/2011, il CNEL è composto da un presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica, e da 64 consiglieri (10 esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, 8 dei quali nominati dal presidente della Repubblica e 2 proposti dal presidente del Consiglio; 48 rappresentanti delle categorie produttive: 22 per il lavoro dipendente, 9 per il lavoro autonomo, 17 per le imprese; 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato).
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro gode di autonomia contabile, funzionale ed organizzativa: approva direttamente il proprio bilancio preventivo e il proprio rendiconto consuntivo, può istituire comitati e commissioni al proprio interno e adotta a maggioranza assoluta propri regolamenti per la disciplina delle sue attività. Per quanto riguarda i suoi poteri, la Costituzione li enuncia appena: oltre alla suindicata funzione di consulenza – che si esplicita nell’espressione di valutazioni e di pareri, nella formulazione di proposte ed osservazioni, nell’approvazione di rapporti e nel compimento di studi e di indagini in materia economico-sociale – il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha anche il potere di iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale (art. 99, co. 3, Cost.).