Istituto di tipo oblatorio volto a conciliare le sanzioni amministrative attraverso il pagamento volontario di una somma di denaro entro un termine prefissato a partire dalla contestazione. In particolare, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981, il trasgressore o l’obbligato in solido, entro 60 giorni dalla contestazione immediata – o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione –, può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione. Qualora non sia previsto un minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari a un terzo del massimo, come disposto dal primo comma del medesimo articolo. Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. In passato, l’istituto è stato oggetto di alcune pronunce della Corte costituzionale con riferimento a provvedimenti legislativi che, nel prevedere l’irrogazione di sanzioni amministrative, non avevano pure disciplinato la possibilità di ricorrere alla conciliazione amministrativa (sentenza n. 121/1977, che ha negato un contrasto di tale mancata previsione con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa). Tali questioni sono oggi superate dal fatto che l’art. 16 della l. n. 689/1981 ammette il ricorso alla conciliazione amministrativa anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della predetta legge non consentivano l’oblazione.