Di norma applicate da un’autorità amministrativa, sono dirette a colpire l’autore di un illecito amministrativo incidendo sul suo patrimonio, sulla sua attività ovvero sul suo status. L’illecito rilevante sotto il profilo della responsabilità amministrativa può concretizzarsi nella violazione sia di un dovere di tipo generale, dotato di un’applicazione diffusa (per es., le norme del codice della strada), sia di un dovere imposto a soggetti che rivestono un particolare status o qualifica nei confronti dell’amministrazione (per es., rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione). In molti ambiti disciplinati dal diritto amministrativo (per es., normativa in materia tributaria, edilizia, urbanistica, codice della strada, concorrenza ecc.) sono previste sanzioni, e, per effetto del processo di depenalizzazione, riguardano anche fattispecie che prima erano punite solo con multe o ammende. Esistono varie tipologie di sanzioni amministrative: quelle pecuniarie consistono nell’obbligo a pagare una somma di denaro; quelle interdittive precludono, invece, l’esercizio di un diritto; quelle accessorie si applicano congiuntamente a un’altra figura di sanzione amministrativa.
La l. n. 689/1981 ha definito i principi generali e il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle pecuniarie, prevedendo una disciplina simile a quella vigente nel diritto penale e stabilendo tra l’altro: la tassatività della fattispecie; l’irretroattività delle leggi che le prevedono; la responsabilità per dolo o colpa; il concorso di persone. L’irrogazione della sanzione amministrativa è preceduta da un accertamento, compiuto dagli organi addetti al controllo, sull’avvenuta inosservanza di una determinata disposizione, nonché dalla contestazione, ove possibile immediata, o dalla notifica della violazione al trasgressore. Il procedimento si può concludere anche con il pagamento in misura ridotta, pari a un terzo del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo, che deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’organo che ha accertato la violazione deve presentare un rapporto al soggetto competente a comminare la sanzione amministrativa, individuata nell’autorità cui sono attribuite o delegate le relative funzioni amministrative. L’adozione della decisione avviene nel rispetto del principio del contraddittorio, in virtù del quale i soggetti destinatari della contestazione possono presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere ascoltati. L’organo titolare del potere di irrogare la sanzione amministrativa, sentiti gli interessati ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emana un’ordinanza motivata, con la quale, se ritiene fondato l’accertamento, determina la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, o in caso contrario, dispone l’archiviazione degli atti. Contro l’ordinanza è possibile proporre opposizione mediante ricorso davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.