La costituzione in giudizio è ciò che determina l’acquisizione della qualifica di parte in senso formale per l’attore, per il convenuto e per coloro che intervengono (art. 105 ss. c.p.c.). Può aver luogo direttamente in udienza, oppure mediante deposito in cancelleria di un fascicolo – cosiddetto fascicolo di parte da inserire nel fascicolo d’ufficio che è già stato formato o che si forma contestualmente (art. 72 disp. att. c.p.c.) – nel quale è sempre inserito l’atto di costituzione: atto di citazione, ricorso o comparsa, a seconda dei casi. Salvo i casi eccezionali in cui la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di un difensore, al momento della costituzione occorre altresì depositare la relativa procura; la parte che si costituisce per prima ha altresì l’onere di depositare la nota di iscrizione della causa al ruolo generale. Nel giudizio ordinario di cognizione, la costituzione dell’attore deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione al convenuto (art. 165 c.p.c.). Quest’ultimo è tenuto a costituirsi entro 20 giorni dall’udienza indicata in citazione: in caso contrario perde la possibilità di sollevare eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio, di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare terzi in causa (art. 166 e 167 c.p.c.). I termini di costituzione, sia per l’attore sia per il convenuto, possono essere ridotti sino alla metà con decreto motivato del presidente del tribunale per le cause che richiedono pronta spedizione (art. 163 bis, co. 2, c.p.c.). La mancata costituzione non impedisce in linea di massima la prosecuzione del giudizio e incide sul suo esito in misura diversa a seconda del rito adottato (Contumacia. Diritto processuale civile): in ogni caso, essa è determinante al fine di stabilire i mezzi di impugnazione esperibili nei confronti della sentenza.
Contumacia. Diritto processuale civile
Parte. Diritto processuale civile